bilancia

Normative metriche sulla pesatura

L'utilizzo degli strumenti di pesatura richiede, da parte dell'utilizzatore, la conoscenza delle normative metriche che lo regolamentano. Riportiamo di seguito i principi cardini di alcune direttive:

Verifica periodica

art. 1 del Decreto del Ministro dell'Industria n. 182 del 28/3/2000 - G.U. n. 154 del 4/7/2000
Circolare Ministeriale n. 1253611/2 del 4/6/01

Gli strumenti di pesatura a funzionamento non automatico (bilance, bilici, bascule) devono essere sottoposti a verificazione periodica entro sessanta giorni dalla loro prima utilizzazione, salvo non siano stati verificati dal produttore dello strumento. Sullo strumento verificato viene apposta un etichetta di colore verde che riporta la data di scadenza.
La verificazione periodica Gli strumenti di misura utilizzati in attività di vendita devono essere sottoposti a verifica periodica ogni 3 anni. La verifica può essere eseguita dalle camere di commercio presso la loro sede, o su richiesta degli utenti interessati nel luogo di utilizzo e da laboratori abilitati.
Per richiederla alla Camera di Commercio è sufficiente compilare una domanda redatta su appositi moduli, scaricabili dal sito internet della Camera di Commercio competente. Per i Laboratori abilitati è necessario accertarsi che siano autorizzati ad esercitare tale funzione.
In caso di esito positivo L'ufficiale metrico o l'operatore metrologico apporrà una targhetta quadrata di mm 40x40 autoadesiva, distruttibile in caso di rimozione, di colore verde con indicazione della data di scadenza. L'operatore metrologico del laboratorio abilitato dovrà consegnare all'utente un attestato di verificazione periodica.
Qualora l'esito sia negativo Il funzionario competente emette un ordine di aggiustamento, contro il quale è ammesso ricorso gerarchico al Segretario generale della Camera di Commercio di competenza.

Gli strumenti non possono essere utilizzati fino all'aggiustamento da parte di un riparatore abilitato, dopo la riparazione verrà presentata una nuova richiesta di verifica. La domanda di verifica periodica, al dì là della scadenza triennale e dell'ordine di aggiustamento, deve essere inoltrata ogni qualvolta si provveda alla riparazione dei propri strumenti, che implica la rimozione di etichette o ogni altro sigillo di garanzia anche di tipo elettronico. (art 6 c2 del Decreto Ministeriale n. 182 del 28 marzo 2000).

Obblighi per gli Utenti Metrici
Gli utenti metrici devono utilizzare strumenti di misura muniti di bollo primo, verifica CE e contrassegno di verifica periodica, inoltre devono garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti, conservare ogni documento ad essi collegati, mantenere l'integrità della targhetta di verificazione nonché ogni altro sigillo presente sullo strumento. Non utilizzare, a pena di severe sanzioni amministrative, gli strumenti non conformi, difettosi e inaffidabili dal punto di vista metrologico.

Sanzioni
In caso di inadempimento degli obblighi metrologici, sono applicabili sanzioni previste dalle leggi metriche, dal codice penale e dal Decreto legislativo n. 517 del 29 dicembre 1992. Qualora gli Ufficiali Metrici, nel corso dell'attività ispettiva, riscontrino la non corrispondenza a disposizione di legge, elevano un processo verbale, che dovrà essere pagato entra 60 gg. dalla data della notifica. In caso di mancato pagamento entro il termine, il verbale verrà trasmesso all'ufficio competente che emetterà la relativa ordinanza. L'importo varia a seconda delle leggi violate, se il verbale viene pagato entro 60 gg. la sanzione è applicata in misura ridotta, e consiste nel doppio del minimo previsto dalla legge, o in un terzo del massimo, se più favorevole.

Sanzioni
Violazioni
Importo Sanzione
Dove inviare ricorso
Detenzione nell'esercizio di un'attività
commerciale o di uno spaccio aperto al pubblico,
di misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero uso di pesi e di misure senza osservare
le prescrizioni di legge
€ 206,00 Prefetto
Omessa verificazione periodica di strumenti per pesare
a funzionamento non automatico (bilance)
da € 516,00 a € 1549,00 e sequestro amministrativo Camera Commercio Ufficio Sanzioni

Controllo della vendita a peso netto

La vendita a peso è regolamentata dalla legge 05/08/1981 N. 441 e dal decreto Ministeriale del 21/12/1984 di attuazione

Legge 05/08/1981 N. 441 Vendita a peso netto delle merci
Decreto Ministeriale 21/12/1984 Norme di esecuzione della Legge 05/08/1981

Strumenti per pesare utilizzati nella vendita al minuto e relativa precisione dello strumento

Nella vendita al minuto e a peso delle merci allo stato sfuso, da chiunque effettuata, gli strumenti metrici utilizzati devono consentire la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto, gli strumenti devono essere collocati in modo tale da permettere all'acquirente la visione libera e immediata dell'indicatore del peso e dell'intera parte frontale e laterale della bilancia. Le bilance da usare nella vendita al minuto di merci sfuse devono avere una particolare divisione in base alla categoria di prodotti da pesare

Categoria di prodotti
Divisione minima
1) prodotti ortofrutticoli, pane, cereali e derivati
5 g
2) salumeria, latticini, formaggi, carni di ogni specie animale, prodotti ittici, alimenti dolci, caffè, thè,
funghi e tutti i prodotti alimentari non specificati al n. 1 e al n. 3
2 g
tartufi, spezie, erbe officinali e aromatiche
1 g

Vendita al netto della tara

I prodotti venduti a peso devono essere venduti "al netto della tara“, ossia al netto di ciò che avvolge il prodotto (vassoio, foglio di carta, sacchetto, cassetta). Non rientra nella tara l’involgente protettivo di cui all’art. 12 del D.M. 21.12.1984 che non possa essere pesato separatamente ( l'incarto di formaggi a pasta molla, i budelli degli insaccati, incarti di caramelle).
La vendita a peso lordo anziché al peso netto comporta la violazione dell’art. 515 C.P. (frode nell’esercizio del commercio), che è punibile con la reclusione fino a due anni, confisca dello strumento e multa fino a 2.065 €.

Le norme riportate sono tratte dalle Camere di Commercio e Fonti Autorevoli, le informative vengono riportate nel modo più fedele possibile, al fine di offrire un servizio all'utente, non si risponde per eventuali inesattezze.